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Sismabonus: fino a 85% di detrazioni in 5 anni!!!

Pubblicato da su Feb 17, 2017 in default, News Immobiliari | Nessun Commento

Novità Sismabonus

 

 

 

Per il 2017 sarà possibile detrarre dall’IRPEF una percentuale che va dal 50 al 85% in CINQUE anni della spesa sostenuta per mettere in sicurezza dal rischio sismico gli edifici. La somma massima ammonta a 96.000 euro.

Per maggiori informazioni leggere questo articolo.

Per conoscere la classificazione di rischio del proprio comune, basta cliccare qui.

Rent-to-buy. Circolare interpretativa dell’Agenzia Delle Entrate. Interpretazione.

Pubblicato da su Mar 13, 2015 in News Immobiliari | Nessun Commento

Regime fiscale applicabile ai contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (ex art. 23 D.L.133-2014) – Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Introdotta nell’ordinamento con l’art. 23 del D.L.133/14 (convertito con L.164/14) la normativa del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla disciplina fiscale applicabile a tale contratto con circolare n.4/E del 19 febbraio 2015.

 

Per quanto riguarda il godimento dell’immobile l’Agenzia ritiene che debba essere assimilato alla locazione dell’immobile e che quindi, per la quota di canone imputata al godimento dell’immobile, debbano trovare applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione sia ai fini delle imposte dirette che indirette.

 

Circa i canoni corrisposti dal conduttore, avendo natura di anticipazione del corrispettivo del trasferimento, l’Agenzia ritiene che vada assimilato agli acconti prezzo della successiva vendita.

 

In caso di esercizio del diritto di acquisto dell’immobile che debba trovare applicazione la normativa prevista per i trasferimenti immobiliari.

 

Da FIMAA.

Rent-To-Buy (Affitto con Riscatto). Dieci cose da sapere.

Pubblicato da su Feb 10, 2015 in News Immobiliari | Nessun Commento

Dal  sito web del Notariato, una serie di domande e risposte che spiegano “pro e contro” di una disciplina recentemente regolamentata dal legislatore, per dare impulso al nostro mercato immobiliare. Qui sotto 2 delle domande con risposte, per il resto, cliccare questo link.

6. Il conduttore è tutelato?
Si. La legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del rent to buy. La trascrizione ha una durata massima di 10 anni.

Questa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.

8. Per il rent to buy relativo ad un immobile in costruzione, se l’impresa fallisce il conduttore perde il proprio denaro?
No: il contratto di rent to buy continua anche in caso di fallimento del proprietario. Inoltre, la vendita non è soggetta a revocatoria fallimentare, se pattuita al giusto prezzo e si tratta di abitazione principale del conduttore o dei suoi parenti o affini più stretti.

Agevolazioni Fiscali per il risparmio energetico.

Pubblicato da su Feb 6, 2015 in News Immobiliari | Nessun Commento

La

 Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sostenuti dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, sia per interventi sulle singole unità immobiliari, sia intervento sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, ed in particolare nei casi di spese sostenute per:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Condizione per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Escluse, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Usufruiscono della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, e quindi, in particolare:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.

Possono fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, salvo il caso in cui siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Ha diritto all’agevolazione inoltre il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, e la detrazione si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing.

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

Agenzia Entrate. Analisi andamento del mercato immobiliare nel I semestre 2014

Pubblicato da su Dec 1, 2014 in News Immobiliari | Nessun Commento

Sono state pubblicate le Note territoriali relative al primo semestre 2014, che analizzano la situazione del mercato immobiliare locale in 19 province italiane.

Viene approfondito l’andamento delle compravendite residenziali nelle province di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Catania, Firenze, Salerno, Perugia, Bari, Venezia, Padova, Modena, Crotone, Udine, Pavia, Catanzaro e Mantova. Dati da consultare tenendo conto, però, anche del successivo miglioramento del mercato.

Qui l’andamento relativo a Firenze.